26/03/2012

Governo: approvato il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro

Governo: approvato il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro

 

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 23 marzo 2012 il disegno di Legge di Riforma del Mercato del Lavoro,  presentato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari Opportunità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.DDL Riforma Mercato Lavoro 23-03-2012.pdf

23/03/2012

Riflessioni sull’art 18.

Di Stefano Russo

 

La società, in cui viviamo oggi, si è trasformata da un punto di vista culturale, sociale ed economico. I rapporti umani sono cambiati, i sorrisi si sprecano, i giovani pensano e ripensano come fare per affrontare  un futuro incerto ma prossimo e, i diritti conquistati nel passato e i nuovi diritti acquisiti nel presente tendono ad essere violentati nel nome della “Crisi”. Sembra che la crisi economica(terminologia che è entrata a far parte della nostra vita) trasformi il tutto in “Crisi dei Diritti”. E il lavoro? Tutto gira e rigira intorno al lavoro nel senso ampio del termine.

I rapporti tra aziende e i lavoratori stanno cambiando. Cresce il divario fra chi ha un impiego a tempo indeterminato e i precari, la crisi aumenta, si fa  ricorso alla cassa integrazione, vengono messi in discussione i limiti al licenziamento previsti dall’art 18, la FIAT ha aperto la strada ai contratti aziendali sostitutivi di quelli nazionali. In poche parole i meccanismi creati dalla  crisi, del nuovo capitalismo, hanno messo in ginocchio la Vita della persona umana. Suicidi, disperazione, dignità, preoccupazione e sbalzi di umore  sono all’ordine del giorno. E l’art 18? Governo,Sindacati, tecnici, coalizioni di partiti, associazioni datoriali  ecc tendono a trovare soluzioni per contrastare il Mostro della crisi ma, ogni qualvolta si vuole intraprendere la strada per riformare il mercato del lavoro si tende sempre a “barattare” l’art 18. Come si è visto , nei decenni si è avuta una successione di leggi, decreti, regolamenti e circolari. Il risultato è un insieme mastodontico di norme che non risponde ad un disegno organico. L’intervento dei diversi governi e la contrattazione fra aziende e sindacati hanno dato vita a una miriade di contratti di lavoro senza un disegno coerente. Da ciò ne sono derivati problemi tanto sul piano giuridico tanto sul quello del funzionamento del mercato del lavoro e del sistema produttivo.

 Il nuovo Governo nella sua agenda politica ha promesso una riforma del lavoro basata sul sistema nordeuropeo  della Flexsecurity: “il massimo possibile di flessibilità per l’impresa coniugato con il massimo possibile di sicurezza per il lavoratore”. In sostanza , l’azienda  deve essere più libera di licenziare per motivi economici, ma il lavoratore deve essere fortemente aiutato a trovare un nuovo lavoro. L’obbiettivo della riforma è superare il dualismo fra i lavoratori garantiti  e i milioni di precari. Mi chiedo se ciò in Italia funzioni. Ne dubito. E poi modificando l’art 18 il contratto a tempo indeterminato per esempio che valenza avrebbe per l’accesso al credito?Che tipi di controlli eserciterà lo Stato nell’inserimento lavorativo della persona licenziata?

 

 

Partiamo dall’art 18.

 

L’art 18: il licenziamento deve essere sempre motivato e avvenire per giusta causa.

 

Lo scopo dell’art 18 è impedire i cosiddetti licenziamenti ad nutum(con un cenno), immotivati o discriminatori, ripristinando il diritto al lavoro leso. Non basta quindi il risarcimento del danno, ma il licenziamento è nullo, nel senso che si considera come mai avvenuto e il dipendente, con la sentenza del giudice, viene reintegrato. Con questa norma, che rafforzava,quanto già previsto dalla legge 604 del 1966, il legislatore mette su un piano di parità lavoratore e datore di lavoro, evitando situazioni di sudditanza, anche solo psicologica, del primo nei confronti del secondo. L’art 18 si applica alle aziende che occupano nello stesso comune più di 15 dipendenti. Disincentivo o crescita?L’esistenza dello spartiacque dei 15 dipendenti ,secondo molti studiosi, potrebbe essere una delle cause del “nanismo” delle aziende Italiane, testimoniando dal fatto che la dimensione media delle aziende è estremamente bassa con il 94% delle imprese che ha meno di 15 dipendenti. Secondo questa lettura, la difficoltà a licenziare dove si applica l’art 18 sarebbe un disincentivo a superare la soglia dei 15 dipendenti e favorirebbe il lavoro nero. Secondo questi studi  l’anomalia imprenditoriale del sistema Italiano risiede nell’art 18. A parere di chi scrive il vero problema non sta nella modifica di un diritto conquistato ma nell'inaffidabilità del quadro giuridico'' e nelle anomalie del sistema produttivo italiano: bassa qualificazione della manodopera, investimenti su innovazione e ricerca ridotti  al minimo storico, scarsa capacità di attirare investimenti esteri a causa di una politica anomala, bassa produttività e soprattutto basse retribuzioni.

Con una sistema dove, la  creatività dei giovani viene scoraggiata, dove la meritocrazia è inesistente,dove  la formazione lavorativa, soprattutto come fase di avvio dei giovani nel mondo del lavoro,  viene vista solo come uno sgravio contibutvo-retibutivo e normativo. Dove esiste ciò non potrà esserci competizione e sviluppo. Per non parlare della giungla di contratti di lavoro esistenti e la disparità nelle tutele che esistono tra le diverse tipologie. E in tutto questo si crede che  il vero problema è l’art 18? Il vero problema in Italia  è “l'inaffidabilità del quadro giuridico''  e soprattutto della nostra  politica. Non mi resta che concludere cosi: L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 

 

19/03/2012

Mercato del lavoro e ammortizzatori sociali, le direttrici della riforma

La bozza di proposta che il Governo sottopone al vaglio delle parti sociali interviene sulle tipologie contrattuali usate spesso impropriamente in sostituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, aumentandone i costi e rendendo più significativa l’attività di vigilanza e, quindi, il regime sanzionatorio.

In tal senso si propone l’aumento dell’aliquota contributiva per i contratti a termine, con esclusione di quelli sostitutivi e degli stagionali, con la prospettiva di un “premio di stabilizzazione” a favore del datore di lavoro che, al termine del contratto, lo converta a tempo indeterminato.

Dovrebbe aumentare l’intervallo temporale fra la scadenza di un contratto ed il successivo rinnovo, venire meno il termine decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione unificandolo con il lasso temporale di 270 giorni per proporre l’azione giudiziale.

Nel contratto a termine dovrebbe essere introdotto l’obbligo di comunicazione amministrativa in caso di variazione dell’orario a seguito dell’applicazione di clausole flessibili o elastiche, per la chiamata nel lavoro intermittente sarà necessario un vincolo formale.

L’apprendistato dovrebbe essere ulteriormente semplificato ed incoraggiato, per diventare la forma privilegiata di accesso dei giovani al mercato del lavoro.

Fra gli interventi correttivi, particolarmente significativa appare la previsione di mantenimento della disciplina dell’apprendistato anche durante il periodo di preavviso successivo al termine della formazione nonché la sostituzione della figura del referente aziendale con quella del “tutor” obbligatorio.

Viene proposto l’aumento della contribuzione per il lavoro a progetto e per le associazioni in partecipazione con apporto di solo lavoro, l’abolizione del concetto di “programma” alternativo al “progetto”. Verrebbe altresì precisato che la sanzione di cui all’articolo 69 del D.lgs.n.276/2003 di trasformazione del r contratto di lavoro è assoluta in caso in cui il giudice sancisca la natura subordinata del rapporto di lavoro.

Anche le partite iva utilizzate per mascherare rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato subiranno un deciso ridimensionamento, con l’introduzione di norme intese a far presumere (salvo prova contraria) che la partita iva sia fittizia quando ls collaborazione duri da più di sei mesi nell’arco di un anno e a da essa il prestatore d’opera tragga più del 75% dei corrispettivi. Il lavoro accessorio troverà nuovi limiti ma saranno snellite le formalità per l’inizio della prestazione lavorativa.

L’attuale regime delle misure a sostegno del reddito subirà una drastica rivisitazione, che entrerà a regime gradualmente e che si fonderà su tre pilastri:

- una assicurazione sociale per l’impiego, a carattere universale (ASpI) che sostituirà le varie indennità di disoccupazione e l’indennità di mobilità;

- alcune tutele in costanza di rapporto di lavoro: cigo, cigs per ristrutturazione, solidarietà;

- gestione degli esuberi strutturali. L’ASpI si applicherà a tutti i dipendenti, compresi gli apprendisti, del settore privato e pubblico, e potrà durare massimo 12 mesi per i lavoratori con meno di 55 anni di età, 18 mesi per quelli con almeno 55 anni di età.

L’importo si adegua al massimale attualmente più elevato ( euro 1.119,32) annualmente rivalutato e la percentuale di calcolo sulla retribuzione è proposta nella misura del 70% sino ad una retribuzione di 1.250 euro, e del 30% sul supero fino al raggiungimento del massimale.

Ovviamente anche la contribuzione è estesa a tutti i lavoratori che rientrano nell’ambito di applicazione, con una aliquota dell’1,3% per i lavoratori a tempo indeterminato e dell’1,4% per quelli a termine. Viene, infine, previsto un contributo di licenziamento, da versare all’Inps in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) , pari a mezza mensilità per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.

Questa contribuzione sostituirà le attuali aliquote dovute per la disoccupazione involontaria e la mobilità.

La cassa integrazione straordinaria rimarrà solo per i casi in cui è finalizzata alla conservazione del posto di lavoro.