23/01/2012

dal 1° gennaio si presenta la domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti

 dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 potrà essere presentata, presso l'INPS (www.inps.it), la domanda per la disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti.

L'indennità di disoccupazione a requisiti ridotti spetta ai lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni ma che:

  • nell'anno precedente hanno lavorato almeno 78 giornate comprese le festività e le giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.);

  • risultano assicurati da almeno 2 anni, vale a dire hanno versato almeno un contributo settimanale entro il 31 dicembre dell'anno precedente al biennio in cui sono stati maturati i 78 giorni di lavoro.

Spetta, di regola, per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate.

L'indennità è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i successivi, fino a un massimo di 180 giorni. nei limiti di un importo massimo mensile lordo di 844,06 €, elevato a 1.014,48 € per i lavoratori che possono far valere una retribuzione lorda mensile superiore a 1.826,07 €.

 


Trasformazione da tempo pieno a part-time solo se c'è l'accordo tra le parti

Con sentenza n. 24476 del 21 novembre 2011, la Cassazione ha affermato che il datore di lavoro non può unilateralmente disporre la riduzione a part-time dell'orario di lavoro, e della relativa retribuzione, di un singolo lavoratore, anche se ciò è imputabile ad una crisi aziendale.

La Suprema Corte ricorda che la trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time è ammessa soltanto se concordata dalle parti e quando si verificano alcune condizioni fondamentali: deve risultante da atto scritto "ad substantiam" e convalidata dalla Direzione territoriale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente (si ricorda che dal 1° gennaio 2012,  viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la Direzione territoriale del lavoro competente per territorio, così come previsto dalla Legge n. 183 del 12 novembre 2011).

Illegittimo il licenziamento del lavoratore e la sua sostituzione con un collaboratore

Con sentenza n. 755 del 19 gennaio 2012, la Cassazione ha affermato l'illegittimità del licenziamento di un lavoratore, giustificato dalla riorganizzazione dell'attività, quando poi, al solo fine di ridurre i costi del lavoro, l'azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto.

La Suprema Corte chiarisce che la insussistenza delle motivazioni apportate dal datore di lavoro (diminuzione consistente delle commesse) non supportate da valori reali e l'affidamento del servizio svolto dal dipendente licenziato a un co.co.pro. costituiscono le basi per l'illegittimità del licenziamento